Art. 40
Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa
In vigore dal 30 nov 2009
Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa
1. Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (qui di seguito THC) delle colture è illustrato nell’allegato I del presente regolamento.
2. L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.
Se tuttavia il tenore di THC riscontrato in uno dei campioni è superiore a quello fissato all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messogli a disposizione da quest’ultima, una relazione su tutti i tenori di THC riscontrati per tale varietà. La relazione riporta il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.
3. Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel corso della campagna di commercializzazione successiva gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all’allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso delle campagne di commercializzazione successive a meno che tutti i risultati delle analisi di una data varietà rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro chiede l’autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell’ della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (19). La domanda è trasmessa alla Commissione entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dalla campagna successiva.
4. Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.
Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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