Art. 72

Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale

In vigore dal 30 nov 2009
Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale 1.   Fermo restando l’, se l’infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’, paragrafo 8, è di norma pari al 20 % di tale importo. Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o, se del caso, di aumentarla fino al 100 % di tale importo complessivo. 2.   Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l’agricoltore è escluso da tale regime per l’anno civile in questione. In casi estremi per portata, gravità o durata, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile successivo.
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Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale (Art. 72 Regolamento (UE) 2009/1122) — Testo vigente | Portale Normativo