Art. 73

Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

In vigore dal 30 nov 2009
Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni 1.   Le riduzioni ed esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in torto. 2.   Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’agricoltore abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’agricoltore non sia venuto a conoscenza dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non abbia già segnalato all’agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda. Una volta fornite dall’agricoltore, le informazioni di cui al primo comma hanno per effetto l’adeguamento della domanda alla situazione reale.
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