Art. 74

Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini

In vigore dal 30 nov 2009
Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini Per quanto riguarda i bovini oggetto di domanda, l’ si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata dei bovini. Per quanto riguarda i bovini che non sono oggetto di domanda, le stesse disposizioni si applicano in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi a norma del capo III.
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Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini (Art. 74 Regolamento (UE) 2009/1122) — Testo vigente | Portale Normativo