Art. 48

Autorità di controllo competente

In vigore dal 30 nov 2009
Autorità di controllo competente 1.   Gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme. Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi a norma del titolo IV, capo III. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore le verifiche e i controlli relativi a tutti i criteri, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l’efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l’esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato.
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