Art. 48 · Autorità di controllo competente

Art. 48

Autorità di controllo competente

In vigore dal 30 nov 2009
Autorità di controllo competente 1.   Gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme. Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi a norma del titolo IV, capo III. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore le verifiche e i controlli relativi a tutti i criteri, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l’efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l’esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1122:oj#art-48