Art. 44 · Controlli relativi ai premi concessi dopo l’esportazione

Art. 44

Controlli relativi ai premi concessi dopo l’esportazione

In vigore dal 30 nov 2009
Controlli relativi ai premi concessi dopo l’esportazione 1.   Per quanto riguarda il premio all’abbattimento concesso per i bovini esportati verso paesi terzi a norma dell’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’ di tale regolamento, tutte le operazioni di carico sono soggette a controlli in loco svolti secondo le seguenti modalità: a) al momento del carico viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10 % dei bovini sottoposti a tale verifica è controllato individualmente per verificarne l’identità; b) al momento dell’uscita dal territorio della Comunità: i) se è stato apposto un sigillo doganale ufficiale sul mezzo di trasporto, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto, si procede a un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi circa la regolarità del carico; ii) se non è stato apposto alcun sigillo doganale sul mezzo di trasporto o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico. 2.   I passaporti degli animali sono rinviati all’autorità competente a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000. 3.   L’organismo pagatore esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e delle altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati a norma del paragrafo 2.
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