Art. 82

Cessione di aziende

In vigore dal 30 nov 2009
Cessione di aziende 1.   Ai fini del presente articolo si intende per: a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; b) «cedente»: l’agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore; c) «cessionario»: l’agricoltore al quale è ceduta l’azienda. 2.   Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all’azienda ceduta. 3.   L’aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se: a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto; b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente; c) l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto. 4.   Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto a norma del paragrafo 3, lettera a): a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario; b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme comunitarie; c) l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione. 5.   Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l’esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un’azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l’avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l’aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b). 6.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto al cedente. In tal caso: a) nessun aiuto è versato al cessionario; b) gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
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