Art. 82
Cessione di aziende
In vigore dal 30 nov 2009
Cessione di aziende
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a)
«cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
b)
«cedente»: l’agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore;
c)
«cessionario»: l’agricoltore al quale è ceduta l’azienda.
2. Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all’azienda ceduta.
3. L’aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:
a)
entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto;
b)
il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente;
c)
l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto.
4. Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto a norma del paragrafo 3, lettera a):
a)
tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
b)
tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
c)
l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione.
5. Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l’esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un’azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l’avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l’aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).
6. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l’aiuto al cedente. In tal caso:
a)
nessun aiuto è versato al cessionario;
b)
gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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