Art. 81
Recupero di diritti indebitamente assegnati
In vigore dal 30 nov 2009
Recupero di diritti indebitamente assegnati
1. Fermo restando l’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009.
Se nel frattempo l’agricoltore ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri agricoltori, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora l’agricoltore destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il valore dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.
I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.
2. Fermo restando l’articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato a un livello eccessivamente elevato, tale valore è rettificato di conseguenza. La rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009.
I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.
3. Se, ai fini dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti assegnati a un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009 è inesatto e se tale assegnazione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall’agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti all’aiuto e, se del caso, corregge il tipo di diritti assegnati all’agricoltore.
Tuttavia, il primo comma non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.
4. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora l’importo complessivo indebitamente assegnato all’agricoltore non sia superiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 3 non sia superiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.
5. Ove un agricoltore abbia trasferito diritti all’aiuto senza rispettare l’, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 1782/2003 o l’, paragrafi 1 e 2, l’, paragrafi 1 e 3, e l’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, si considera che il trasferimento non abbia avuto luogo.
6. Gli importi indebitamente versati sono recuperati in conformità all’.
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