Art. 83
Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri
In vigore dal 30 nov 2009
Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri
Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all’applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.
A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire adeguate sanzioni nazionali per i produttori o gli altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell’aiuto, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come la tenuta del registro di stalla dell’azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1122:oj#art-83