Art. 83

Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri

In vigore dal 30 nov 2009
Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all’applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento. A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire adeguate sanzioni nazionali per i produttori o gli altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell’aiuto, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come la tenuta del registro di stalla dell’azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.
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