Art. 77 · Cumulo di riduzioni

Art. 77

Cumulo di riduzioni

In vigore dal 30 nov 2009
Cumulo di riduzioni Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni di cui al titolo IV, capi II e III: a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione ai regimi di aiuto interessati; b) le riduzioni e le esclusioni di cui al titolo IV, capo III, si applicano all’importo complessivo dei pagamenti da erogare nell’ambito del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie e di tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni e alle esclusioni di cui alla lettera a). Le riduzioni o esclusioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’, paragrafo 2, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla normativa nazionale.
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