Art. 24 · Presentazione tardiva delle domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto

Art. 24

Presentazione tardiva delle domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto

In vigore dal 30 nov 2009
Presentazione tardiva delle domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all’aiuto oltre il termine ultimo fissato a norma dell’ del presente regolamento o a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti nell’anno considerato in base ai diritti all’aiuto da assegnare all’agricoltore. In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.
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