Art. 12
In vigore dal 23 apr 2009
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Storico versioni
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