Art. 9
In vigore dal 23 apr 2009
1. Gli organismi riconosciuti garantiscono che la Commissione abbia accesso alle informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui all’, paragrafo 1. Nessuna clausola contrattuale può essere invocata per limitare tale accesso.
2. Gli organismi riconosciuti fanno sì che, nei contratti da essi conclusi con armatori o operatori ai fini del rilascio di certificati statutari o di certificati di classe per una determinata nave, il rilascio stesso sia subordinato alla condizione che i soggetti terzi non si oppongano all’accesso degli ispettori della Commissione alla nave ai fini dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
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