Art. 11
In vigore dal 23 apr 2009
1. Entro il il 17 giugno 2011, gli organismi riconosciuti istituiscono e mantengono, conformemente alle norme internazionali di qualità applicabili, un soggetto indipendente con funzione di valutazione e di certificazione della qualità, al quale possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell’industria della navigazione.
2. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità espleta i seguenti compiti:
a)
valutazione frequente e regolare dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità dei criteri delle norme di qualità ISO 9001;
b)
certificazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, compresi gli organismi per i quali una richiesta di riconoscimento è stata presentata conformemente all’;
c)
elaborazione di interpretazioni delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e
d)
adozione di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti.
3. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità è dotato del regime di autorità interna e delle competenze necessari per operare in modo indipendente rispetto agli organismi riconosciuti e dispone dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate, salvaguardando l’indipendenza delle persone che svolgono dette funzioni. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali.
4. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità può richiedere l’assistenza di altri organismi esterni di valutazione della qualità.
5. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità fornisce alle parti interessate, compresi gli Stati di bandiera e la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa.
6. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità è oggetto di una valutazione periodica da parte della Commissione.
7. La Commissione riferisce agli Stati membri sui risultati e sulle conseguenze della sua valutazione.
Storico versioni
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