Art. 11

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Entro il il 17 giugno 2011, gli organismi riconosciuti istituiscono e mantengono, conformemente alle norme internazionali di qualità applicabili, un soggetto indipendente con funzione di valutazione e di certificazione della qualità, al quale possono partecipare, con funzioni consultive, le associazioni professionali interessate che operano nell’industria della navigazione. 2.   Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità espleta i seguenti compiti: a) valutazione frequente e regolare dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, in conformità dei criteri delle norme di qualità ISO 9001; b) certificazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti, compresi gli organismi per i quali una richiesta di riconoscimento è stata presentata conformemente all’; c) elaborazione di interpretazioni delle norme di gestione della qualità riconosciute a livello internazionale, in particolare per adeguarle alla natura specifica e agli obblighi degli organismi riconosciuti; e d) adozione di raccomandazioni individuali e collettive in vista del miglioramento delle procedure e dei meccanismi di controllo interno degli organismi riconosciuti. 3.   Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità è dotato del regime di autorità interna e delle competenze necessari per operare in modo indipendente rispetto agli organismi riconosciuti e dispone dei mezzi necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni conformemente alle norme professionali più elevate, salvaguardando l’indipendenza delle persone che svolgono dette funzioni. Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità stabilisce i suoi metodi di lavoro e le sue norme procedurali. 4.   Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità può richiedere l’assistenza di altri organismi esterni di valutazione della qualità. 5.   Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità fornisce alle parti interessate, compresi gli Stati di bandiera e la Commissione, tutte le informazioni relative al proprio piano di lavoro annuale, nonché le proprie osservazioni e raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le situazioni in cui la sicurezza possa essere stata compromessa. 6.   Il soggetto con funzione di valutazione e di certificazione della qualità è oggetto di una valutazione periodica da parte della Commissione. 7.   La Commissione riferisce agli Stati membri sui risultati e sulle conseguenze della sua valutazione.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2009/391 — Testo vigente | Portale Normativo