Art. 8

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se rispettano gli obblighi in applicazione del presente regolamento e se soddisfano i criteri minimi di cui all’allegato I. La valutazione deve limitarsi alle attività degli organismi riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   Nel selezionare gli organismi riconosciuti ai fini della valutazione, la Commissione dedica particolare attenzione alle prestazioni dell’organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento, alla documentazione sui sinistri e alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’ della direttiva 2009/15/CE. 3.   La valutazione può comprendere una visita alle sedi regionali dell’organismo riconosciuto nonché un’ispezione a campione delle navi, sia in servizio sia in costruzione, a fini di verifica delle prestazioni dell’organismo riconosciuto. In tal caso la Commissione informa, ove opportuno, gli Stati membri in cui sono ubicate le sedi regionali. La Commissione comunica agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione. 4.   Ciascun organismo riconosciuto mette annualmente a disposizione del comitato di cui all’, paragrafo 1, i risultati dell’esame della gestione del suo sistema di qualità.
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