Art. 3
In vigore dal 23 apr 2009
1. Gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto da parte dell’organismo dei criteri minimi definiti nell’allegato I e il requisito e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all’, paragrafo 4, e agli .
2. La Commissione, unitamente agli Stati membri che hanno presentato le rispettive richieste, procede alla valutazione degli organismi oggetto di una richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l’impegno a conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, rifiuta il riconoscimento agli organismi che non rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1 o le cui prestazioni costituiscano, sulla base dei criteri fissati conformemente all’, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o l’ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:391:oj#art-3