Art. 3

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto da parte dell’organismo dei criteri minimi definiti nell’allegato I e il requisito e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all’, paragrafo 4, e agli . 2.   La Commissione, unitamente agli Stati membri che hanno presentato le rispettive richieste, procede alla valutazione degli organismi oggetto di una richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l’impegno a conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, rifiuta il riconoscimento agli organismi che non rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1 o le cui prestazioni costituiscano, sulla base dei criteri fissati conformemente all’, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o l’ambiente.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2009/391 — Testo vigente | Portale Normativo