Art. 4
In vigore dal 23 apr 2009
1. Il riconoscimento è concesso dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
2. Il riconoscimento è concesso esclusivamente agli organismi che soddisfano i requisiti di cui all’.
3. Il riconoscimento è concesso al pertinente soggetto giuridico capogruppo dell’insieme di soggetti giuridici che compongono l’organismo riconosciuto. Il riconoscimento include tutti i soggetti giuridici che contribuiscono a che detto organismo assicuri la copertura dei suoi servizi in tutto il mondo.
4. La Commissione, in base a modalità determinate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, può limitare il riconoscimento per taluni tipi di navi, per navi di una determinata stazza, per certe operazioni commerciali o per una combinazione di questi elementi, a seconda della capacità e delle competenze dimostrate dell’organismo interessato. In tal caso, la Commissione motiva la limitazione e indica le condizioni alle quali la medesima è eliminata o può essere estesa. La limitazione può essere riesaminata in qualsiasi momento.
5. La Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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