Art. 1
In vigore dal 23 apr 2009
Il presente regolamento stabilisce le misure che devono essere adottate dagli organismi preposti all’ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell’inquinamento marino, perseguendo nel contempo l’obiettivo della libera prestazione di servizi. Ciò comprende lo sviluppo e l’applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici e di controllo delle navi che rientrano nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali.
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