Art. 2
In vigore dal 23 apr 2009
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «nave»: qualsiasi nave che rientri nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali;
b) «convenzioni internazionali»: la convenzione internazionale del 1o novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL), con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate;
c) «organismo»: un soggetto giuridico, le sue controllate e qualsiasi altro soggetto sotto il suo controllo che, congiuntamente o separatamente, svolgono compiti che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
d) «controllo»: ai fini del punto c): i diritti, i contratti o ogni altro mezzo, giuridico o di fatto che, separatamente o in combinazione tra di loro, conferiscono la possibilità di esercitare un’influenza decisiva su un soggetto giuridico oppure consentono a tale soggetto di svolgere i compiti che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;
e) «organismo riconosciuto»: qualsiasi organismo riconosciuto a norma del presente regolamento;
f) «autorizzazione»: l’atto con cui uno Stato membro autorizza o delega un organismo riconosciuto;
g) «certificato statutario»: il certificato rilasciato da uno Stato di bandiera oppure per suo conto conformemente alle convenzioni internazionali;
h) «norme e procedure»: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
i) «certificato di classe»: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l’idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e le procedure da esso fissate e rese pubbliche;
j) «sede»: la località in cui è situata la sede legale, l’amministrazione centrale oppure in cui si svolge l’attività principale di un organismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:391:oj#art-2