Art. 5

In vigore dal 23 apr 2009
Qualora la Commissione ritenga che un organismo riconosciuto non abbia rispettato i criteri minimi fissati nell’allegato I o i suoi obblighi a norma del presente regolamento, oppure che le prestazioni di un organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento siano peggiorate significativamente pur non costituendo, tuttavia, una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, essa prescrive all’organismo riconosciuto interessato di adottare i necessari provvedimenti preventivi e correttivi entro i termini fissati al fine di garantire il pieno rispetto di tali criteri minimi e obblighi e, in particolare, eliminare ogni potenziale minaccia per la sicurezza o per l’ambiente o al fine di far fronte, altrimenti, alle cause del peggioramento delle prestazioni. I provvedimenti preventivi e correttivi possono comprendere misure di protezione provvisorie nel caso in cui la minaccia potenziale per la sicurezza o per l’ambiente sia immediata. Tuttavia, ferma restando la loro applicazione immediata, la Commissione comunica preliminarmente le misure che intende adottare a tutti gli Stati membri che hanno concesso l’autorizzazione all’organismo riconosciuto interessato.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2009/391 — Testo vigente | Portale Normativo