Art. 7

In vigore dal 23 apr 2009
1.   La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo: a) se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell’allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento è tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente; b) se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente; c) se impedisce o ostacola ripetutamente la valutazione da parte della Commissione; d) se non paga le ammende e/o le penalità di mora di cui all’, paragrafi 1 e 2; o e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell’. 2.   Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base: a) ai risultati della propria valutazione dell’organismo riconosciuto interessato, a norma dell’, paragrafo 1; b) alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’ della direttiva 2009/15/CE; c) alle analisi dei sinistri in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti; d) ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di cui all’, paragrafo 1, lettera a); e) alla misura in cui è colpita la flotta classificata dall’organismo riconosciuto; e f) all’inefficacia dei provvedimenti di cui all’, paragrafo 2. 3.   La revoca del riconoscimento è decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, e dopo aver dato all’organismo riconosciuto interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2009/391 — Testo vigente | Portale Normativo