Art. 7
In vigore dal 23 apr 2009
1. La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo:
a)
se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell’allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento è tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente;
b)
se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente;
c)
se impedisce o ostacola ripetutamente la valutazione da parte della Commissione;
d)
se non paga le ammende e/o le penalità di mora di cui all’, paragrafi 1 e 2; o
e)
se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell’.
2. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base:
a)
ai risultati della propria valutazione dell’organismo riconosciuto interessato, a norma dell’, paragrafo 1;
b)
alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’ della direttiva 2009/15/CE;
c)
alle analisi dei sinistri in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti;
d)
ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
e)
alla misura in cui è colpita la flotta classificata dall’organismo riconosciuto; e
f)
all’inefficacia dei provvedimenti di cui all’, paragrafo 2.
3. La revoca del riconoscimento è decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, e dopo aver dato all’organismo riconosciuto interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:391:oj#art-7