Art. 10

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l’equivalenza e tendere all’armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione. Essi collaborano tra loro ai fini di un’interpretazione coerente delle convenzioni internazionali, fatti salvi i poteri degli Stati di bandiera. Gli organismi riconosciuti, nei casi in cui ciò sia opportuno, concordano le condizioni tecniche e procedurali in base alle quali essi riconoscono reciprocamente i certificati di classe relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti, rilasciati in base a norme equivalenti, prendendo come riferimento le norme più rigorose ed esigenti. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sul riconoscimento reciproco per gravi motivi di sicurezza, gli organismi riconosciuti ne indicano chiaramente le ragioni. Qualora un organismo riconosciuto accerti mediante ispezione o altrimenti che il materiale, un elemento dell’equipaggiamento o un componente non è conforme al suo certificato, detto organismo può rifiutare di autorizzare la sistemazione a bordo di tale materiale, elemento dell’equipaggiamento o componente. L’organismo riconosciuto informa senza indugio gli altri organismi riconosciuti, indicando le ragioni del suo rifiuto. Gli organismi riconosciuti riconoscono, ai fini della classificazione, i certificati dell’equipaggiamento marittimo recante il marchio di conformità a norma della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (8). Essi trasmettono periodicamente alla Commissione e agli Stati membri relazioni periodiche sui principali sviluppi relativi alle norme e al riconoscimento reciproco dei certificati per materiali, equipaggiamento e componenti. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 giugno 2014, una relazione basata su uno studio indipendente, riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e delle procedure e al riconoscimento reciproco dei certificati relativi a materiale, equipaggiamento e componenti. 3.   Gli organismi riconosciuti collaborano con l’amministrazione del controllo dello Stato d’approdo riguardo alle navi che rientrano nella loro classe, in particolare per agevolare l’eliminazione delle deficienze o delle altre irregolarità accertate. 4.   Gli organismi riconosciuti forniscono alle amministrazioni di tutti gli Stati membri che hanno concesso una delle autorizzazioni previste all’ della direttiva 2009/15/CE e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella loro classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni e alle revoche di classe, comprese le informazioni sulle visite programmate, ma non effettuate, o sui ritardi nell’applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta, sono altresì comunicate elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (9), nello stesso momento in cui sono registrate all’interno dei sistemi dell’organismo riconosciuto e comunque entro 72 ore dall’evento che ha fatto sorgere l’obbligo di comunicare le informazioni. Tali informazioni, ad eccezione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe i cui termini di adempimento non siano ancora scaduti, sono pubblicate nel sito web di detti organismi riconosciuti. 5.   Gli organismi riconosciuti non rilasciano certificati statutari ad una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo aver dato l’opportunità all’amministrazione competente dello Stato di bandiera di pronunciarsi entro un termine ragionevole sulla necessità o meno di un’ispezione completa. 6.   In caso di trasferimento della classe di una nave da un organismo riconosciuto ad un altro, l’organismo precedente fornisce senza indugio all’organismo ricevente il fascicolo completo dei precedenti della nave e, in particolare, gli comunica: a) gli eventuali ritardi nell’esecuzione delle visite; b) gli eventuali ritardi nell’applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe; c) le condizioni operative stabilite nei confronti della nave; e d) le restrizioni operative stabilite nei confronti della nave. L’organismo ricevente può rilasciare nuovi certificati della nave solo una volta che saranno state effettuate con successo tutte le visite in ritardo e sarà stato dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente pronunciate nei confronti della nave, come stabilito dall’organismo precedente. Prima del rilascio dei certificati l’organismo ricevente deve notificare al precedente la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell’esecuzione delle visite o nell’applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. Gli organismi riconosciuti fissano e attuano prescrizioni comuni adeguate per i casi di trasferimento di classe che richiedono precauzioni particolari. Tali casi devono comprendere, quanto meno, il trasferimento di classe di navi di quindici anni o più e il trasferimento da un organismo non riconosciuto ad un organismo riconosciuto. Gli organismi riconosciuti collaborano per dare corretta attuazione alle disposizioni del presente paragrafo.
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