Art. 6
In vigore dal 23 apr 2009
1. Oltre ai provvedimenti adottati a norma dell’, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, infliggere ammende ad un organismo riconosciuto:
a)
—
ove il mancato rispetto, in forma ripetuta o grave, dei criteri minimi fissati nell’allegato I o degli obblighi ai sensi dell’, paragrafo 4, o degli ,
oppure
—
il peggioramento delle prestazioni, rivelino gravi deficienze nei suoi sistemi, strutture, procedure o controlli interni; o
b)
ove esso abbia intenzionalmente fornito alla Commissione informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nell’ambito della valutazione condotta dalla stessa a norma dell’, paragrafo 1, o abbia altrimenti ostacolato tale valutazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora l’organismo riconosciuto non intraprenda i provvedimenti preventivi e correttivi prescritti dalla Commissione, o intervenga con un ritardo ingiustificato, la Commissione può infliggere a detto organismo una penalità di mora fino a quando i provvedimenti richiesti non siano pienamente posti in essere.
3. Le ammende e le penalità di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dissuasive e commisurate sia alla gravità del caso che alla capacità economica dell’organismo riconosciuto interessato, tenendo conto, in particolare, della misura in cui la sicurezza o la tutela dell’ambiente ne è risultata compromessa.
Le ammende e le penalità di mora sono inflitte solo dopo che l’organismo riconosciuto e gli Stati membri interessati abbiano avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.
L’importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora comminate non deve superare il 5 % del fatturato medio totale dell’organismo riconosciuto nel triennio di attività precedente, relativamente alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
4. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta.
Storico versioni
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