Art. 13

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Il presente regolamento può essere modificato, senza che ne risulti esteso l’ambito d’applicazione, per aggiornare i criteri minimi di cui all’allegato I prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell’IMO. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   Le modifiche delle convenzioni internazionali definite all’, lettera b), del presente regolamento possono essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento in base all’ del regolamento (CE) n. 2099/2002.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2009/391 — Testo vigente | Portale Normativo