Art. 16
In vigore dal 23 apr 2009
Nel corso della valutazione effettuata ai sensi dell’, paragrafo 1, la Commissione verifica che il titolare del riconoscimento sia, in seno all’organismo, il soggetto giuridico pertinente cui si applicano le disposizioni del presente regolamento. In caso contrario, essa prende una decisione che modifica detto riconoscimento.
Ove la Commissione modifichi il riconoscimento, gli Stati membri adeguano gli accordi da essi conclusi con l’organismo riconosciuto tenendo conto della modificazione stessa.
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