Art. 15
In vigore dal 23 apr 2009
1. Gli organismi che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, abbiano ottenuto il riconoscimento conformemente alla direttiva 94/57/CE, conservano tale riconoscimento, alle condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Fatti salvi gli , la Commissione riesamina tutti i riconoscimenti limitati concessi in applicazione della direttiva 94/57/CE alla luce dell’, paragrafo 3, del presente regolamento entro il 17 giugno 2010, al fine di decidere, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, se occorra sostituire o eliminare le limitazioni. Le limitazioni restano in vigore fino a quando la Commissione non abbia preso una decisione in proposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:391:oj#art-15