Art. 17
In vigore dal 23 apr 2009
Articolo17
La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo ed il Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:391:oj#art-17