Art. 14

In vigore dal 23 apr 2009
1.   La Commissione adotta e pubblica: a) i criteri intesi a misurare l’efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo e/o da altri programmi analoghi; e b) i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo relativamente all’attuazione dell’ e, se del caso, dell’, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 3.   Fatta salva l’applicazione immediata dei criteri minimi di cui all’allegato I, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, adottare norme sulla loro interpretazione e considerare la possibilità di fissare obiettivi per i criteri minimi generali di cui alla parte A, punto 3, dell’allegato I.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2009/391 — Testo vigente | Portale Normativo