Art. 24
In vigore dal 18 feb 2008
In funzione del grado di decentramento previsto dall’accordo ACP-CE e dalla decisione sull’associazione d’oltremare e dalle relative disposizioni d’attuazione, la Commissione si adopera al fine di promuovere presso gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, nell’esercizio dei poteri loro affidati dall’accordo ACP-CE e dalla decisione sull’associazione d’oltremare, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all’, in particolare la progressiva applicazione dei seguenti criteri:
a)
procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d’interessi;
b)
un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l’effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;
c)
un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione delle risorse FES e che rispecchi tale utilizzazione nei conti del FES;
d)
una revisione contabile esterna indipendente eseguita da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente;
e)
per gli appalti in amministrazione diretta ai sensi dell’, paragrafo 1, disposizioni adeguate per la gestione ed il controllo dei conti anticipazioni locali e per la definizione delle competenze del responsabile locale delle anticipazioni e del contabile locale.
Ai fini del primo comma, la Commissione inserisce, di concerto con gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, le disposizioni adeguate nelle convenzioni di finanziamento di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-24