Art. 25
In vigore dal 18 feb 2008
1. Quando la Commissione dà esecuzione alle risorse FES in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente dai suoi servizi o indirettamente, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo o secondo gli articoli da 26 a 29.
L’esecuzione diretta, in conformità con i paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e con gli articoli da 27 a 29, si applica anche in caso di delega di funzioni residue agli organismi di cui al paragrafo 3 del presente articolo in caso di gestione decentrata.
2. La Commissione non può delegare a terzi i poteri d’esecuzione di cui è titolare in forza dell’accordo ACP-CE o della decisione sull’associazione d’oltremare ove tali poteri implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d’esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.
La delega delle funzioni d’esecuzione finanziaria deve rispondere al principio della sana gestione finanziaria e garantire la visibilità dell’azione comunitaria. Le funzioni d’esecuzione così delegate non possono generare conflitti d’interessi.
3. Nei limiti previsti al paragrafo 2, la Commissione può delegare funzioni di competenza dell’autorità pubblica e in particolare funzioni d’esecuzione finanziaria ai seguenti organismi:
a)
le agenzie esecutive istituite in conformità con il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (14);
b)
organismi pubblici nazionali o entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico che forniscono le garanzie finanziarie sufficienti per l’esecuzione delle funzioni loro affidate.
La Commissione può corrispondere, a valere sulle risorse del FES una compensazione finanziaria a tali organismi o entità per l’onere amministrativo sostenuto.
La Commissione comunica ogni anno al Consiglio i casi, le agenzie e gli organismi interessati. Essa fornisce un’adeguata motivazione per il ricorso alle agenzie nazionali.
4. L’esecuzione delle risorse FES corrispondenti da parte di una delle agenzie di cui alla lettera a) del paragrafo 3 viene affidata al direttore di tale agenzia.
5. Le agenzie e gli organismi di cui al paragrafo 3 che svolgono funzioni di esecuzione effettuano regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante le risorse FES siano state attuate correttamente.
Detti organismi o agenzie adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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