Art. 20
In vigore dal 18 feb 2008
1. La Commissione dà esecuzione alle risorse FES in conformità con le disposizioni degli articoli da 21 a 29 applicando uno dei metodi seguenti:
a)
gestione decentrata;
b)
gestione centralizzata;
c)
gestione congiunta con organizzazioni internazionali.
2. Il capo 2 «metodi d’esecuzione» della parte prima, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione del presente capo.
Storico versioni
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