Art. 20

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La Commissione dà esecuzione alle risorse FES in conformità con le disposizioni degli articoli da 21 a 29 applicando uno dei metodi seguenti: a) gestione decentrata; b) gestione centralizzata; c) gestione congiunta con organizzazioni internazionali. 2.   Il capo 2 «metodi d’esecuzione» della parte prima, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione del presente capo.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo