Art. 17
In vigore dal 18 feb 2008
Nell’ambito dei propri servizi la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES, in conformità con le condizioni stabilite dal presente regolamento e con il proprio regolamento interno e nei limiti fissati dalla Commissione nello strumento di delega. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
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