Art. 16
In vigore dal 18 feb 2008
1. La Commissione può gestire i contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori per loro conto, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi finanziati dal FES, conformemente all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 617/2007.
2. La Commissione può altresì gestire i contributi finanziari volontari degli Stati membri conformemente all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 617/2007 e secondo le eventuali modalità specifiche stabilite in pertinenti accordi bilaterali in materia di contributi.
3. Le risorse supplementari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono gestite in base alle stesse norme applicabili alle risorse del FES.
Storico versioni
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