Art. 18
In vigore dal 18 feb 2008
1. È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all’esecuzione, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo delle risorse FES, di adottare un’azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli della Comunità. In caso di conflitto di interessi la persona interessata è tenuta ad astenersi da tali azioni e ad informarne l’autorità competente.
2. Vi è conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interessi economici o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il beneficiario.
3. L’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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