Art. 34

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Per eseguire le spese, l’ordinatore delegato o sottodelegato provvede agli impegni finanziari e, se del caso, agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento nonché agli atti preliminari necessari all’esecuzione delle risorse FES. 2.   L’esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l’accertamento dei diritti da recuperare e l’emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
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Art. 34 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo