Art. 30

In vigore dal 18 feb 2008
La Commissione fornisce a ciascun agente finanziario le risorse necessarie all’assolvimento dei suoi compiti e un ordine di missione che descrive in dettaglio funzioni, diritti ed obblighi.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo