Art. 35
In vigore dal 18 feb 2008
Salvo nel caso della gestione centralizzata o associata ad organizzazioni internazionali, le operazioni inerenti all’esecuzione dei programmi o dei progetti sono effettuate dall’ordinatore nazionale o regionale di cui all’ dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE ed alle misure d’attuazione della decisione sull’associazione d’oltremare, in stretta cooperazione con la Commissione in conformità con gli dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE.
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