Art. 40

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Prima della loro adozione da parte della Commissione, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele e corretta della situazione finanziaria del FES. A tal fine il contabile si accerta che: a) i conti sono stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili definiti sotto la sua responsabilità, come stabilito nel presente regolamento per i conti del FES; b) tutte le entrate e le spese sono contabilizzate. L’ordinatore delegato trasmette al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti. L’ordinatore delegato resta pienamente responsabile dell’utilizzo corretto dei fondi da esso gestiti nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il suo controllo.
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