Art. 42

In vigore dal 18 feb 2008
Salvo diversamente disposto dal presente regolamento, solo il contabile è qualificato a maneggiare denaro contante e beni equivalenti. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.
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Art. 42 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo