Art. 41

In vigore dal 18 feb 2008
Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti. Egli formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.
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Art. 41 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo