Art. 37

In vigore dal 18 feb 2008
1.   L’ordinatore delegato stabilisce, conformemente alle norme minime adottate dalla Commissione e tenendo debitamente conto dei rischi inerenti al contesto della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa e le procedure interne di gestione e di controllo adeguate all’esecuzione dei suoi compiti, comprese, se necessario, le verifiche a posteriori. 2.   Prima che un’operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l’operazione. L’avvio e la verifica preliminare e a posteriori di un’operazione sono funzioni distinte. 3.   Tutti gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico specifico stabilito dalla Commissione. 4.   Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l’ordinatore delegato e, in caso d’inerzia dello stesso, l’istanza di cui all’, paragrafo 3. In caso di frode, corruzione o attività illegali che potrebbero ledere gli interessi della Comunità, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo