Art. 46

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La Commissione trasferisce dai conti speciali aperti a norma dell’, paragrafo 3, gli importi necessari all’approvvigionamento dei conti aperti a suo nome a norma dell’. Detti trasferimenti vengono effettuati in funzione delle necessità di tesoreria relative ai progetti e programmi. 2.   La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali di cui all’, paragrafo 3, primo comma, in modo da mantenere gli attivi su questi conti ripartiti nella proporzione secondo la quale gli Stati membri contribuiscono al FES.
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Art. 46 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo