Art. 49
In vigore dal 18 feb 2008
1. La nomina del responsabile dei pagamenti è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore competente. Tale decisione fissa le responsabilità e gli obblighi del responsabile dei pagamenti e dell’ordinatore.
Essa precisa almeno i seguenti aspetti:
a)
la periodicità e le modalità di presentazione dei documenti giustificativi;
b)
la procedura da seguire per l’approvvigionamento del conto del delegato ai pagamenti;
c)
la durata di validità dell’autorizzazione data dal contabile al responsabile dei pagamenti;
d)
l’identità del responsabile dei pagamenti nominato.
Anche la modifica della decisione di cui al primo comma è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore competente.
2. Su istruzione del contabile il responsabile dei pagamenti può eseguire pagamenti debitamente autorizzati a favore di terzi entro i limiti del saldo residuo presente sul conto bancario del delegato ai pagamenti.
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