Art. 49

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La nomina del responsabile dei pagamenti è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore competente. Tale decisione fissa le responsabilità e gli obblighi del responsabile dei pagamenti e dell’ordinatore. Essa precisa almeno i seguenti aspetti: a) la periodicità e le modalità di presentazione dei documenti giustificativi; b) la procedura da seguire per l’approvvigionamento del conto del delegato ai pagamenti; c) la durata di validità dell’autorizzazione data dal contabile al responsabile dei pagamenti; d) l’identità del responsabile dei pagamenti nominato. Anche la modifica della decisione di cui al primo comma è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell’ordinatore competente. 2.   Su istruzione del contabile il responsabile dei pagamenti può eseguire pagamenti debitamente autorizzati a favore di terzi entro i limiti del saldo residuo presente sul conto bancario del delegato ai pagamenti.
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