Art. 51

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, l’autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati. 2.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, la Commissione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. 3.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, l’autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, i delegati ai pagamenti dalle loro funzioni.
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