Art. 51
In vigore dal 18 feb 2008
1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l’autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.
2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, la Commissione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.
3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l’autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, i delegati ai pagamenti dalle loro funzioni.
Storico versioni
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