Art. 54
In vigore dal 18 feb 2008
1. Quando l’ordinatore delegato o l’ordinatore sottodelegato ritiene che una decisione di propria competenza sia inficiata d’irregolarità o contravvenga al principio di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l’autorità delegante. Se l’autorità delegante da istruzione motivata per iscritto, all’ordinatore delegato o all’ordinatore sottodelegato, di prendere tale decisione, quest’ultimo è esente da responsabilità.
2. In caso di sottodelega all’interno dei suoi servizi, l’ordinatore delegato resta responsabile dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell’ordinatore sottodelegato.
3. L’istanza specializzata istituita dalla Commissione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è competente per determinare l’esistenza di un’irregolarità finanziaria, e le sue eventuali conseguenze, nell’ambito del FES. Per quanto concerne la gestione delle risorse FES da parte della Commissione, l’istanza è adita conformemente alle modalità di cui all’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Sulla base del parere di tale istanza, la Commissione decide l’avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore delegato (se questi non è in causa) nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.
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