Art. 59
In vigore dal 18 feb 2008
1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi in euro.
2. Ciascuno Stato membro versa l’importo del suo contributo in euro.
3. Per quanto concerne l’importo dovuto alla Commissione secondo quanto previsto dall’, paragrafo 7, lettera a), i contributi finanziari sono accreditati da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato «Commissione delle Comunità europee — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca d’emissione dello Stato membro o presso l’istituto finanziario da esso designato. L’importo dei contributi è conservato sul conto speciale fino a quando è necessario effettuare i pagamenti di cui all’ dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE o previsti dalle misure d’attuazione della decisione sull’associazione d’oltremare.
Per quanto concerne l’importo dovuto alla BEI secondo quanto previsto dall’, paragrafo 7, lettera b), i contributi finanziari sono accreditati da ogni Stato membro, in conformità dell'.
La Commissione offre, se necessario, l’assistenza tecnica adeguata ai fini dell’esecuzione delle decisioni del Consiglio di cui all’.
Storico versioni
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