Art. 63

In vigore dal 18 feb 2008
1.   L’accertamento di un credito è l’atto con cui l’ordinatore delegato o sottodelegato: a) verifica l’esistenza del debito; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; c) verifica le condizioni di esigibilità del debito. 2.   Le risorse FES messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore competente. 3.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati. 4.   L’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis per quanto riguarda le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti al FES.
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Art. 63 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo