Art. 62

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Qualsiasi misura o situazione costitutiva di un credito del FES, o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell’ordinatore competente. 2.   In deroga al paragrafo 1, non viene eseguita alcuna stima dei crediti prima che gli Stati membri abbiano messo a disposizione della Commissione gli importi dei loro contributi al FES, secondo quanto definito agli . L’ordinatore competente emette un ordine di riscossione in relazione a tali importi. 3.   L’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione del paragrafo 1.
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Art. 62 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo