Art. 64
In vigore dal 18 feb 2008
1. L’emissione dell’ordine di riscossione è l’atto con il quale l’ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito da lui accertato.
2. Fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM, la Commissione può formalizzare l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all’articolo 256 del trattato.
3. Gli del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione dei paragrafi 1 e 2.
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